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     ≡  Legge 168 2: la vendetta...


  
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ilgabri
Messaggi: 1643
Iscritto dal: 20/10/2002
Da: San Donato Milanese
Su: GSX-S 1000
# 1 ≡ Legge 168 2: la vendetta...
»22.10.05 - 23:25
Forse qualcuno ci ha fatto caso: il 19 ottobre il Senato ha approvato il decreto n.3596, che ora passerà alla Camera per l'approvazione.

E' il tanto atteso decreto che introduce le modifiche alla contestata legge 168 ma, a quanto pare, se passerà il decreto i motociclisti avranno ben poco da esultare, anzi.

Le modifiche introdotte sono veramente tante, e mi sa proprio che mi toccherà passare qualche notte insonne per tentare di assimilare questo ennesimo stravolgimento del codice.

Tralascerei le modifiche "secondarie" (x chi ne avesse voglia il testo completo lo può trovare QUI), tra le quali ve ne sono alcune che definire "di stampo corporativo" è a dir poco riduttivo, e mi concentrerei sulle modifiche che interessano i motociclisti.

Per prima cosa, l'articolo che si occupava della confisca è stato sostituito da questo:

Citazione:


Articolo 1-bis 17
1. All’articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies, è sostituito dal seguente:
"2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della Autorità di Polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all’Autorità di Polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente Autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all’articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all’atto contenente il ricorso e l’istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso già siano oggetto di furto o rapina".
2. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI".
3. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 3 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
4. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del Codice della Strada, ai sensi del citato comma 2-sexies, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo".



quindi, contrariamente a quello che sicuramente scriveranno i giornali, la confisca RESTA. Solamente, sarà applicata in seguito alla seconda violazione dell'art.170, 171 o 169 del CdS commessa in un periodo di due anni, e sarà applicata immediatamente nel caso di commissione di un reato, ovvero anche in caso di guida in stato di ebbrezza.

In caso di singola violazione di uno degli articoli sopra citati, si incorrerà nel "semplice" fermo amministrativo della moto per 90 giorni, con spese di custodia ovviamente a carico del proprietario che non potrà nemmeno chiedere di custodire la moto a casa sua, per risparmiare qualcosina...

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, le sanzioni non sono state inasprite, sono diventate AGGHIACCIANTI: confisca del veicolo (di qualsiasi veicolo, anche l'auto) alla prima violazione, arresto fino a tre mesi e ammenda da 1000 a 4000 euro, nonchè sospensione della patente da sei mesi a tre anni; in caso di incidente è anche peggio, scatta la reclusione fino a sei mesi e la multa da 5000 a 20000 euro: unico caso di delitto previsto dal codice della strada. Se poi sei conducente di autobus o di autocarro, ti guadagni anche la revoca della patente.

Bello, vero?:-x

Se passerà, sarò seriamente tentato di cambiare lavoro per salvarmi la pellaccia. Non so voi, ma io sto contando i giorni che mancano alle prossime elezioni... :-(

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