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     ≡  Ritiro Patente


  
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markino1987
Messaggi: 5
Iscritto dal: 20/4/2008
# 1 ≡ Ritiro Patente
»20.04.08 - 23:12
Ciao ragazzi...

mi rivolgo a voi perchè sul web di informazione (almeno nel mio caso) ce n'è 0...

allora vi spiego la situazione...

ottobre 2006 mi viene ritirata la patente per eccesso di velocità, essendo neopatentato mi han tolto 20 punti...passano i 3 mesi del ritiro, nel frattempo mi arriva la lettera che dichiara i miei 0 punti, finiti i 3 mesi mi reco in caserma e mi ridanno la mia patente, chiedo per prima cosa se posso circolare con 0 punti, loro mi dicon di si, che il ritiro è finito e che posso circolare...così faccio e faccio tutt'ora, non ho + fatto infrazioni nel frattempo ma non ho più nemmeno ricevuto comunicazioni (Dovrei rifare gli esami giusto??) ho chiesto a un paio di scuola guida del mio paese e mi han risposto che i tempi son molto lunghi ecc.ecc.

Mi sorge ora qualche dubbione...

posso circolare in questa situazione??...e se commetto qualche infrazione??

dal momento che devo revisionare la patente, ma non mi chiamano ancora per molto, mi chiedo se possa andare in prescrizione il caso, quindi non rifar nessun esame per decorrenza dei termini magari...

Per adesso mi bastan queste risposte, altrimenti vi rompo gia da subito!

Grazie anticipatamente!

Marco!

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# 2 ≡ Ritiro Patente
»21.04.08 - 00:38
che io sappia non possono togliersi più di 15 punti nella stessa occasione. Dunque, pur se la sanzione prevede la decurtazione di 20 punti, in effetti ne tolgono 15.
Pertanto non sei a zero.
Puoi avere informazioni sulla patente collegandoti al sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/

e per sapere qual'è il tuo saldo punti puoi telefonare al numero 848782782 (solo da telefono fisso e costo di una chiamata urbana).

RICORDA: se per il periodo di due anni consecutivi non commetti alcuna infrazione che copmporti detrazione di punti, automaticamente viene attribuito il punteggio iniziale di 20 punti.

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Kiki
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Iscritto dal: 30/8/2003
Da: Vicenza - Valle di Cadore
Su: .. momentaneamente su un tacco 12..
# 3 ≡ Re: Ritiro Patente
»21.04.08 - 10:06
Salwo,
Citazione:

che io sappia non possono togliersi più di 15 punti nella stessa occasione


Art. 216 bis comma 1-bis (CdS)
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 (violazioni con decurtazione di punti) possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.

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Kiki
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# 4 ≡ Ritiro Patente
»21.04.08 - 10:33
secondo me ti conviene chiarire la situazione andando in una sede della polizia stradale a chiedere info.. .. ti riporto il testo dell'art. 216bis che parla appunto delle norme riguardanti la patente a punti.. a me sembra strano che tu abbia ancora la patente... magari ti hanno perso tra le scartoffie... (leggi bene il comma 6)

____

Art. 126 bis.


1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.


1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.


2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.


3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.


4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.


5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti.


6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
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# 5 ≡ Ritiro Patente
»21.04.08 - 11:57
Kiki,
Citazione:

Art. 126 bis.


1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.


Mi pare che non sia definito cosa accade quando uno ha la patente della macchina con 24 punti e poi prende quella della moto.
Gli restano i 24 o la prende fra i glutei?
Si chiamano controlli elettronici, non miracoli elettronici :-(

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# 6 ≡ Re: Ritiro Patente
»21.04.08 - 12:34
No forse nona vete capito... :-)

allora andavo a 160 limite dei 90...10 punti che per me essendo neopatentato son diventati 20...scatta il ritiro per eccesso di velocità 3 mesi...mi ridanno la patente con 0 punti, mi arriva la comuniocazione che cominica appunto i miei 0 punti...è passato 1 anno e mezzo ma non mi è arrivata + nessuna lettera, a scuola guida mi han detto che devo effettuare la revisione della patente, nel momento in cui me lo comunicheranno...però è passato 1 anno e mezzo..m chiedevo se (come mi è stato detto dai vigili quanco son andato a ritirare la mia patente (trascorsi i 3 mesi del ritiro)) potessi circolare, i vigili mi han detto che la patente non è + ritirata, e quindi posso circolare, son stato anche fermato 3o4 volte per controlli ma non mi han mai detto nulla...poi mi chiedo se passati i 2 anni mi vengon ridati i punti (magari senza rieffettuare gli esami) oppure c'è un periodo (come ad esempio per le multe) che dopo un tot va in decorrenza dei termini e storie varie...

grazie mille!

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# 7 ≡ Re: Ritiro Patente
»21.04.08 - 13:39
praticamente a te la patente e stata ritirata (sospesa) quindi in teoria adesso puoi circolare, con la revoca avresti dovuto rifare gli esami
e se andiamo a vedereda come cita il cds i punti non averbbero dovuto toglerli
"Se tutto sembra venirti incontro, probabilmente sei nella corsia sbagliata."

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# 8 ≡ Ritiro Patente
»21.04.08 - 15:12
Mobius,
Citazione:

e se andiamo a vedereda come cita il cds i punti non averbbero dovuto toglerli


:-? :-?
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# 9 ≡ Ritiro Patente
»21.04.08 - 17:28
un'altra volta e spero per te che non ci sia...
per evitare cacchi causati dall'esaurimento punti, entro un mese dalla decurtazione vatti ad iscrivere al corso.
Così facendo si riesce ad evitare il casino.
ex Gsx1400, ora in carrozzina :)

canotta bianca...tendenzialmente molto tamarro.

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markino1987
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# 10 ≡ Re: Ritiro Patente
»21.04.08 - 17:50
se chiamo il numero verde mi dice che ho 0 punti...

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