Bandito
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Da: prov. di Treviso
# 1 ≡ Nuovo Codice della Strada. Targa usurata e fermo amministrat
La Corte di Cassazione ha sentenziato che vale il fermo amministrativo del veicolo anche in caso di usura naturale della targa, non derivante quindi da atto volontario come ad esempio la contraffazione.
Si ritiene utile segnalare la sentenza n. 2214 del 30 gennaio 2008 della Corte di Cassazione, con la quale la suprema corte ha affermato che il fermo amministrativo del veicolo va comunque applicato in presenza di targa non rispondente ai requisiti previsti del nuovo Codice della Strada, nella fattispecie la mancanza della rinfrangenza derivante da motivi di usura e non solo nell’ipotesi di contraffazione della targa.
L’art. 100 del nuovo Codice della Strada stabilisce infatti che per qualsiasi violazione a questa norma è previsto il ritiro della targa cui consegue il fermo amministrativo del veicolo; nel caso di cui alla sentenza in oggetto, la “violazione” tuttavia deriva solo da un’usura della targa e non da un fatto volontario com’è la contraffazione.
Sentenza n. 2214/2008
deposito del 30 gennaio 2008
Fatto e diritto
Il Prefetto di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 23 marzo 2004
del Giudice di Pace di Feltre con cui era stata accolta l’opposizione proposta da A.M. avverso il
verbale di contravvenzione che aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo a seguito del
ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle caratteristiche di rifrangenza.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che il fermo amministrativo del veicolo opera soltanto nell’ipotesi di
contraffazione della targa prevista dall’art. 100 co. 15, che fa riferimento al precedente co. 12, e
non pure nel caso di violazione di cui al comma 13, contestata all’opponente per essere stata la
targa ritirata perché priva delle caratteristiche di rifrangenza in quanto usurata.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di
accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, evocata in
giudizio al posto del Ministero dell’Interno (nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare
l’opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale) è stato sanato
dalla condotta processuale tenuta dall’Avvocatura dello Stato la quale, pure avendo proposto il
ricorso per cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all’irregolarità del
contraddittorio (SU. 3117/2006).
Il ricorso è manifestamente fondato.
Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100
quindicesimo comma e 216 codice della strada, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, censura la
sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista
soltanto nel caso di contraffazione della targa (art. 100 commi 12 e 15 cod. strada) e non pure
nell’ipotesi contestata all’opponente di targa non rifrangente (art. 100 comma 13 cod. strada),
perché usurata.
Il motivo va accolto.
Ai sensi dell’art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il
fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni
caso in cui la targa venga, ai sensi dell’art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede
che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa
non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti
commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono
avere caratteristiche rifrangenti.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto,
ai sensi dell’art. dell’art. 100 comma 15 cod. strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma
anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché
usurate.
la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito
ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: deve essere rigettata l’opposizione proposta da Andrea Mrak.
Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico dell’opponente, risultato soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione proposta da Andrea Mrak.
Condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase
che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a
debito.
L'importante è provarci...