Forum: Quesiti legali e assicurativi -> Come Risparmiare sull'RCA

(c) www.bandit.it
http://www.bandit.it/public

URL di questa discussione
http://www.bandit.it/public/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=62232&forumid=50


© Stufo76 :

3/10/2012 15:28
 Ho scritto una breve guida che raccoglie alcuni consigli per risparmiare quanto più possibile sulla polizza RCA: Come Risparmiare sull’Assicurazione Auto Moto Scooter

Si accettano volentieri critiche, consigli e suggerimenti :-)

© boltz :

3/10/2012 15:49
 Citazione:

Attenzione: un sinistro va sempre denunciato, anche se intendiamo pagarlo di tasca nostra; è un obbligo di legge.

sicuro?

Mi pare molto strano se si tratta di un sinistro senza danni alle persone.
Hai i riferimenti di legge?

In generale, e' una carrellata su alcune cose da sapere per l'RCA, ma non ho visto gran consigli su come risparmiare

© Stufo76 :

3/10/2012 16:00
 boltz,
Citazione:

sicuro?



boltz,
Citazione:

Mi pare molto strano se si tratta di un sinistro senza danni alle persone.
Hai i riferimenti di legge?


eccoli

boltz,
Citazione:

In generale, e' una carrellata su alcune cose da sapere per l'RCA, ma non ho visto gran consigli su come risparmiare

Mi dai qualche dritta così l'aggiungo? :-)

© boltz :

3/10/2012 16:31
 Stufo76,
Citazione:

eccoli

non ci leggo un obbligo assoluto di denunciare un sinistro, ma solo le modalita' di farlo.
Tra l'altro "denunciare" e' un termine ambiguo in questo contesto: io denuncio alla pubblica autorita' (polizia, CC, procura, etc) non ad un assicuratore, e infatti l'articolo parla di "avviso".

© Stufo76 :

3/10/2012 17:03
 boltz,
Citazione:

non ci leggo un obbligo assoluto di denunciare un sinistro, ma solo le modalita' di farlo.

Ho trovato questo: "[...]Quand’anche l’art. 1913 c.c. prescrive che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, egli non è tenuto a denunciare lo stesso alla sua compagnia di assicurazione quando ritiene di non essere responsabile del sinistro[...]"

boltz,
Citazione:

Tra l'altro "denunciare" e' un termine ambiguo in questo contesto: io denuncio alla pubblica autorita' (polizia, CC, procura, etc) non ad un assicuratore, e infatti l'articolo parla di "avviso".

Mi sembra un termine corretto: "[...]La denuncia però ha anche rilevanza nel diritto privato, come ad esempio nel caso della denuncia di sinistro automobilistico che si inoltra a una compagnia di assicurazione.[...]"

© boltz :

3/10/2012 17:53
 Stufo76,
Citazione:

Ho trovato questo:

non risponde alla mia perplessita'.

Non si evince da nessuna parte che ho l'obbligo legale di denunciare (per usare la tua espressione) il sinistro. Quello che dice e' che se non denuncio avviso l'assicurazione del sinistro, potrei avere rogne a farmi pagare. Non che devo denunciare avvisare il mio assicuratore di ogni e qualsiasi sinistro.

Citazione:

Mi sembra un termine corretto

non mi hai convinto: se vuoi scrivere un testo chiaro per tutti, usa "avviso", cosi' come riportato dal CC.

© Sir_J :

3/10/2012 22:40
 non esiste alcun obbligo legale di denunciare un sinistro.
Le parti possono anche accordarsi privatamente.
Se fosse obbligatorio per legge, per favore citare la fonte.

© Stufo76 :

4/10/2012 9:37
 Art. 1913 c.c. "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore..."
E' scritto deve, non può, quindi mi sembra chiaro l'obbligo.

Codice delle Assicurazioni private - Art. 143:
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.

Art. 1915 c.c.:
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

© boltz :

4/10/2012 10:18
 Stufo76,
Citazione:

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.


come immaginavo, non c'e' alcun obbligo.

© Stufo76 :

4/10/2012 10:38
 boltz,
Citazione:

come immaginavo, non c'e' alcun obbligo.

puoi motivare la tua affermazione?

© boltz :

4/10/2012 10:49
 gli articoli che hai citato dicono chiaramente che se non avvisi l'assicuratore, non verrai pagato. Niente di piu' e niente di meno.

E' ben diverso da dire che tu hai l'obbligo di "denuncia" avviso in ogni caso.
Se a te va bene non essere indennizzato, te ne puoi fregare altamente e non violi nessuna legge.

© Stufo76 :

4/10/2012 11:04
 boltz,
Citazione:

gli articoli che hai citato dicono chiaramente che se non avvisi l'assicuratore, non verrai pagato. Niente di piu' e niente di meno.

Qui trovi un parere dell'Avv. Stefano Zoia:
Citazione:

In primo luogo l'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu).
Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato.
E' opportuno l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti affinché si riducano i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte.

Se una legge non prevede sanzioni o pene per l'inosservanza della stessa, violarla non comporta conseguenze civili o penali.
Ma ciò non vuol dire che la prescrizione di legge sia facoltativa: rimane comunque obbligatoria.

Per inciso, è usato il termine "denuncia" nel citato Art. 143 del Codice delle Assicurazioni private, nelle parole del citato Zoia e anche nei contratti assicurativi; il c.c. riporta invece il termine "avviso".
Mi sembra quindi corretto e pertinente l'utilizzo di "denuncia di sinistro".

Sarebbe interessante un parere di Libido o del Capo ;-)

© boltz :

4/10/2012 12:09
 poi smetto, che i miei contributi stanno diventando sterili.

Tutto si basa sull'assunto implicito che a me, o alla controparte, interessi l'indennizzo. In quel caso e' chiaro, devo avvisare l'assicuratore etc etc.
Se invece a nessuno interessa l'indennizzo, allora non devo fare niente, e questo non portera' ad alcuna conseguenza: semplice e chiaro.

© effedizeta :

4/10/2012 14:22
 Cioè, sarei obbligato, ma se non lo faccio non posso pretendere un indennizzo eventuale.
Se non lo faccio non succede niente.
Quindi suppongo che la denuncia (o come cacchio volete chiamarla) si rende necessaria a soli fini statistici per il calcolo del premio, calcolato regionalmente in base alla frequenza e magnitudo degli eventi.

Conclusioni: se la chiudi a buone, non fare niente.

© effedizeta :

4/10/2012 14:39
 E giusto per fare il temperino, se non si desidera un indennizzo e si fa i bravi diligenti e si denuncia il sinistro, la conseguenza è l' aumento o la diminuzione del premio a livello regionale?

© G-Spot :

4/10/2012 15:13
 avrei un altro quesito "stupidello" : sui contratti assicurativi generalmente e' previsto l'obbligo della denuncia/notifica alla compagnia di qualsiasi sinistro ?
cioe', aldila' delal questione "danarifera e classista"m ci sarebeb una formale violazione del contratto con la propria comapagnia ? (o ad anch'essa interessa solo se c'e uan qualche transazione di danaro in quesitone fregandosene dell'effettivo stato del veicolo purche sia legale)

© Stufo76 :

4/10/2012 16:04
 boltz,
Citazione:

questo non portera' ad alcuna conseguenza

effedizeta,
Citazione:

Se non lo faccio non succede niente.


ho trovato questo che chiarisce ancora meglio la questione

G-Spot,
Citazione:

sui contratti assicurativi generalmente e' previsto l'obbligo della denuncia/notifica alla compagnia di qualsiasi sinistro ?

secondo me sì, in base all'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (e anche all'art. 1913 c.c.)
boltz ed effedizeta (se ho capito bene) sostengono che non sia prescritto alcun obbligo

G-Spot,
Citazione:

cioe', aldila' delal questione "danarifera e classista"m ci sarebeb una formale violazione del contratto con la propria comapagnia ?

secondo me sì, sempre per i sopra citati articoli

effedizeta,
Citazione:

E giusto per fare il temperino, se non si desidera un indennizzo e si fa i bravi diligenti e si denuncia il sinistro, la conseguenza è l' aumento o la diminuzione del premio a livello regionale?

sinceramente non lo so... ma Libido compare solo quando si nominano i bauletti? :-D

© G-Spot :

4/10/2012 16:54
 il mio quesito e' "accessorio", in quanto farei riferimento ad un contenzioso "privato" che riguarda la compagnia ed il cliente.
il che sarebbe una questione "parallela" ma che non coinvolge quanto detto direttamente dalla legge ma solo previsto nel contratto assicurativo.
per certi versi , il mio dubbio, e' molto piu ' "tecnico"

quello a cui si riferisce boltz (se ho capito bene) e' il fatto che non sembra vi sia obbligo di legge di dare notizia del proprio status di incidentante se non per necessita' di far valere in qualche modo i propri diritti (qualsiasi essei siano).
da ingnorante che legge il codice civile italiano se prendo il 1913c.c.
Citazione:

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

e lo metto accanto al 1904c.c.
Citazione:

Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.


trovo che il primo sia generato dall'idea che uno sia interessato ad applicare il contratto, mentre se non lo e' ... si arrangia.

cio' genera la seconda parte del mio quesito che riguarda "il cosa" ed "in che stato sia" quello che viene assicurato, che, raramente in RCA-auto viene effettivamente verificato dall'assicuratore in qunato suppone che le condizioni di legge (revisione+omologaizone) bastino a definire la cosa ... ma questa e' una altra storia

p.s. scusate l'edit, ma ho voluto correggere dei "refusi di stampa"

[ Modificato da G-Spot 05.10.2012 - 09:56 ]

© Umbi :

5/10/2012 13:41
 interessante la questione.....verrebbe da dire che non c'è l'obbligo di denunciare il sinistro, se da entrambe le parti coinvolte non c'è l'interesse all'indennizzo.

ma, stante che il bonus/malus prevede l'attestato di rischio con conseguente penalizzazione della classe di merito, in caso di mancata denuncia la compagnia potrebbe obbiettare di avere ricevuto un pregiudizio economico in quanto non è stato registrato il sinistro sul relativo attestato e quindi la mancata penalizzazione della classe di merito.

però, l'assicurato ha facoltà di rimborsare il risarcimento pagato dalla Compagnia , ed annullare così il sinistro dall'attestato di rischio.

ne consegue...che se l'assicurazione non ha pagato un sinistro (perchè non denunciato) non ha ricevuto pregiudizio economico


in termini legali:
--------------------------------------------------------------------------------
Art. 143 I comma Codice Assicurazioni
Citazione:
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.


Articolo 1915. L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennit.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennit in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).


per cui...se non denunciate il sinistro perdete il diritto al risarcimento, nessuna altra pena è prevista

© Stufo76 :

5/10/2012 14:27
 Umbi,
Citazione:

per cui...se non denunciate il sinistro perdete il diritto al risarcimento, nessuna altra pena è prevista

a meno che la mancata denuncia non sia dolosa... in tal caso si potrebbe addirittura perdere il diritto alla copertura assicurativa

© boltz :

5/10/2012 15:06
 Stufo76,
Citazione:

a meno che la mancata denuncia non sia dolosa... in tal caso si potrebbe addirittura perdere il diritto alla copertura assicurativa

e questo da dove lo hai tirato fuori?

© Stufo76 :

5/10/2012 15:11
 boltz,
Citazione:

e questo da dove lo hai tirato fuori?

da qui... lo avevo già linkato in questa risposta

© boltz :

5/10/2012 15:15
 Stufo76,
Citazione:

da qui... lo avevo già linkato in questa risposta

si, pero' non lo avevi letto.

Indennita' != copertura assicurativa

C'e' scritto che se non denunci quel sinistro, l'assicurazione non ti paghera' quel sinistro. [F.to M.er de Lapalisse]

© Stufo76 :

5/10/2012 15:46
 boltz,
Citazione:

si, pero' non lo avevi letto.

io l'ho letto, forse sei tu che non l'hai letto:
Citazione:

[...]in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, l'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni dispone l'applicabilità dell'articolo 1915 del codice civile: un tanto, a stretto rigore, potrebbe dunque comportare, nel caso di omissione dolosa, addirittura la perdita del diritto alla copertura assicurativa, atteso che il primo comma dell'articolo citato così recita: "L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità"; l'ipotesi è formulata docendi causa[...]


boltz,
Citazione:

Indennita' != copertura assicurativa
C'e' scritto che se non denunci quel sinistro, l'assicurazione non ti paghera' quel sinistro. [F.to M.er de Lapalisse]

Possiamo poi discutere sul fatto che l'articolo secondo te sia un cumulo di razzate, ma nell'articolo c'è scritto proprio quello che ho riportato.

Chiudo qui i miei interventi in questa discussione, non mi piace la piega che sta prendendo.

© NatZan :

5/10/2012 16:00
 dato che la mancanza di interesse nel risarcimento è clausola determinante nella nullità del contratto di assicurazione

io opterei per questa interpretazione...

la mancata denuncia di un sinistro fa perdere qualsiasi diritto al risarcimento dello stesso...
in pratica se ognuno si tiene i suoi danni e nessuno dice niente ... nessuno obbietterà niente.

in realtà il mancato avviso di sinistro all'assicurazione impedisce a quest'ultima di restare aggiornata sullo stato del rischio (inteso come cosa assicurata)




detto questo...
se io faccio una retromarcia e centro un palo della luce.... dovrei darne notiza all'assicurazione
se io prendo una buca e piego un cerchio... dovrei darne notizia all'assicuratore....


perchè se io poi assicurazione devo risarcirti perche un mio assicurato ti ha tamponato e tu 2 mesi fa avevi fatto una retro centrando il palo della luce e non denunciandolo... io assicurazione sarei tenuta a pagarti non solo il danno cagionato dal mio assicurato ma anche il danno fatto da te contro il palo...

mentre se tu mi avvisi del fatto che hai preso un palo... io potrò decidere di risarcirti di meno in quanto il bene era gia danneggiato.




EI ALEXPAPER .... il nostro mago dei temperini nonchè gozzovigliatore di sinistri assicurativi....

quando servi non ci sei mai!!

© boltz :

5/10/2012 18:18
 Stufo76,
Citazione:

non mi piace la piega che sta prendendo

nemmeno a me, e mi sento responsabile :-(
chiedo scusa per la durezza eccessiva di alcuni miei interventi, e mi cazzio da solo.


pero' ho ragione io :fuck: :-D

© G-Spot :

5/10/2012 18:48
 eh, ma, "bocie" se non si mette alla e strette "il sistema" non si puo' sapere quanto puo'reggere .. ;-)

© Stufo76 :

5/10/2012 20:31
 boltz,
Citazione:

nemmeno a me, e mi sento responsabile :-(

è anche colpa mia ;-)

boltz,
Citazione:

chiedo scusa per la durezza eccessiva di alcuni miei interventi, e mi cazzio da solo.

Ok. mi devi una birra :hey:
...però chiedo scusa e mi cazzio pure io, quindi ti devo una birra.
Insomma, ci dobbiamo una birra a testa.
Ma poi, perché limitarsi ad una soltanto? :-D

© Alexpaper :

5/10/2012 21:06
 Posso chiarirvi il tutto?
Bene, non fermatevi "solo" sulla denuncia/avviso di eventuale sinistro. Il discorso è più complesso.
Sono le dichiarazioni false o inesatte. In ogni polizza, auto, casa, vita ecc. ecc. vi è una premessa più o meno così: 5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del
rischio – Nullità
AVVERTENZE: Le dichiarazioni rese all’atto della stipula
del contratto hanno la massima importanza.
L’ errata indicazione può comportare in caso di sinistro, il
diritto per xxxxxxx di esercitare azione di rivalsa nei
confronti del Contraente e di non rimborsare le prestazio-ni stabilite per le altre garanzie indicate in polizza.
Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da
dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai
seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione: e rimanda alle varie sezioni dei contratti.

tipo questo:
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla
determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il versa-mento del premio, il pagamento del danno, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Cod. Civ.:
• non è dovuto in caso di dolo;
• è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in propor-zione alla differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di
Responsabilità Civile, xxxxxxxxxx, ai sensi dell’Art 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in
tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni
contrattuali prevista dalla citata norma.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di
una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di xxxxxxxxxx, a mezzo di
comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso
di 15 giorni.
In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del
Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di xxxxxxxxx.

Cosa significa tutto ciò? che se uno non denuncia/avvisa di un sinistro sia con colpa che senza, sul Certificato di Rischio questo sinistro NON sarà presente e pertanto l'assicurazione NON può calcolare il giusto premio.
Sui modulini che vengono compilati, ad esempio sulle polizze casa o furto, ti chiedono "hai subito sinistri precendenti sullo stesso rischio?" Sia che sia assicurato precedentemente o meno... serve per calcolare il premio.

Se uno fa una dichiarazione mendace e poi provoca un incidente grave o subisce un furto in casa o qualsiasi altra cosa, state sicuri che se c'è un perito con le contropalle, lo scopre... e voi rischiate secondo codice civile di vedervi arrivare una rivalsa... voi avete mentito, voi pagate.

PS: in linguaggio assicurativo il "Rischio" è la cosa che si vuole assicurare.

[ Modificato da Alexpaper 05.10.2012 - 21:07 ]

(c) www.bandit.it
http://www.bandit.it/public

URL di questa discussione
http://www.bandit.it/public/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=62232&forumid=50