Forum: Quesiti legali e assicurativi -> Help Multa ---> Parte II

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© ismaele :

20/1/2006 12:06
 i 150 giorni decorro dall'accertamento.
Per comodità ti ripropongo il primo comma dell'art 201 Codice della strada:
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta .

Mi spiego meglio:
A)Accertamento= momento in cui viene scoperta la violazione (la maledetta foto dell'autovelox, foto che accerterebbe l'infrazione).
B) Notifica= momento in cui il verbale viene consegnato nelle mani (personaòlmente o a mezzo posta) del contravventore o (in caso di notifica a mezzo posta) viene consegnata al suo domicilio (in questo caso l'ha ritirata tua sorella che ha firmato per te, il fatto che sia minorenne non c'entra nulla).

Se tra il momento A ed il Momento B passano più di 150 giorni la multa non è più valida.

Se non ti fidi fai un pò come caxxo te pare :-D ma sarebbe un peccato rinunciare a fare un ricorso VINTO. ;-)

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